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Il prodotto assicurativo dedicato al trattamento di fine mandato è quello di fornire uno strumento utile all'azienda per coprire gli impegni pattuiti con il proprio amministratore per i quali è stata pattuita la corresponsione di un trattamento di fine rapporto, beneficiando al contempo di un rendimento garantito e della protezione del capitale versato.
 
L'azienda corrisponde annualmente l'importo concordato come benefit all'amministratore e beneficia al contempo della intera deducibilità delle somme versate.
 
Alla cessazione del rapporto di collaborazione (anche prima della scadenza di mandato prevista) dell'amministratore, in qualsiasi momento essa avvenga la Compagnia mette a disposizione il capitale maturato.
 
Beneficiari delle prestazioni del contratto è direttamente l'amministratore in relazione alla propria posizione maturata. Ciascun collaboratore ha quindi la certezza che il suo TFM è esternalizzato dal rischio impresa. Inoltre, qualora sulla posizione risultasse un capitale maggiore rispetto al Trattamento di Fine Mandato dovuto, sulla base delle previsioni del mandato, questa eccedenza  andrebbe al collaboratore come benefit aggiuntivo.
 
SOGGETTI INTERESSATI
• Il trattamento di fine mandato non è un’indennità imposta dalla legge, ma un istituto che nasce da un accordo tra azienda e amministratore e una volta definito viene, però, regolato dalle normative esistenti.
• È un’indennità che l’azienda può corrispondere alla chiusura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
• È una forma di retribuzione differita.
 
TRATTAMENTO DI FINE MANDATO
• La forma di retribuzione differita gode di un trattamento fiscale favorevole introdotto dal D.P.R. 917/1986. In tal senso il T.F.M. può rappresentare un rilevante strumento di risparmio fiscale per aziende ed amministratori, a condizione che la corresponsione sia prevista dalle parti in base ad un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
• Inoltre deve esserci correlazione tra indennità e compenso corrente, con la specifica previsione del compenso corrente in misura fissa o proporzionale agli utili.
 
DELIBERA ASSEMBLEA
Al fine di disporre un atto di data certa è necessario osservare alcuni adempimenti.
• Società di capitali: Estratto notarile nel giorno in cui si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci che ha deliberato i trattamento di fine mandato.
• Società di persone: Nell’atto costitutivo firmato da tutti i soci e autenticato dal notaio viene fissata l’indennità all’atto della nomina.
Ai fini della data certa possono essere utilizzate anche le seguenti modalità:
1) apposizione del timbro, presso un ufficio postale, sul documento
2) invio a se stessi utilizzando una casella PEC
3) apposizione di marca temporale al documento digitale
4) notifica agli amministratori della delibera
5) invio della delibera con A/R in plico senza busta
6) registrazione della delibera
7) redazione del verbale da parte di un notaio
8) autentico notarile delle firme dei soci sul verbale
 
VANTAGGI
Per le società: Sono deducibili le somme accantonate, con la conseguente diminuzione degli utili societari e il posticipo del prelievo tributario.
Per l’amministratore: È applicabile la tassazione separata del compenso al momento dell’erogazione applicando la ritenuta d’acconto del 20%. L’amministratore di una società di capitali può continuare a beneficiare della tassazione separata del T.F.M. fino ad € 1.000.000. Soltanto l’eventuale eccedenza concorre obbligatoriamente alla formazione del reddito complessivo e va conseguentemente assoggettata a tassazione ordinaria.
 
 
 
 
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